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Ucraina: protezione temporanea e assistenza ai profughi di guerra
Roma - Lo scorso 28 marzo il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha firmato il DPCM che eroga protezione temporanea e assistenza ai profughi di guerra provenienti dall’Ucraina.
In virtù del decreto, il permesso di soggiorno dei rifugiati ucraini ha validità di un anno e può essere prorogato di sei mesi più sei, per un massimo di un anno. Il DPCM consente l’accesso all’assistenza erogata dal Servizio Sanitario Nazionale, al mercato del lavoro e allo studio. È la Questura l’autorità competente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea. Il provvedimento prevede anche specifiche misure assistenziali e consente ai cittadini ucraini già presenti in Italia il ricongiungimento con i propri familiari ancora presenti in Ucraina.
Inoltre, un’ordinanza firmata dal capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio del 29 marzo prevede l’erogazione di un contributo di 300 euro mensili (150 per i minori) per un massimo di 3 mesi per il sostentamento di ciascun rifugiato. Il periodo decorre dalla data di ingresso nel territorio nazionale, individuata con la presentazione della richiesta di protezione temporanea e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. L’art. 31 del c.d. decreto Ucraina, (dl n. 21/2022) inserisce nel nostro sistema di accoglienza una nuova modalità, Accoglienza diffusa, che si affianca e si aggiunge a quelle canoniche dei CAS e dei SAI. Si tratta di 15mila posti messi a disposizione in collaborazione con il Terzo settore, in forma allargata (gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all' articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti). Il decreto demandava a successiva ordinanza della Protezione Civile la definizione delle forme e le modalità organizzative di questa nuova accoglienza diffusa. Al riguardo, è stato annunciato un imminente avviso per una manifestazione di interesse, per raccogliere da tutti questi enti la loro disponibilità. L’avviso stabilirà anche i criteri per l’accoglienza e le tariffe massime pro capite per die che però – era scritto nel decreto e ha già detto – saranno allineate con quelle del Ministero dell’Interno, per non creare diversità economiche per un servizio. (Alessandro Pertici)
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Ucraina: ecco il piano per i bambini ucraini soli
Roma - A integrare la cornice di misure e procedure per l’accoglienza dei profughi ucraini, è arrivato in serata di ieri anche l’atteso «Piano minori stranieri non accompagnati» messo a punto dal ministero dell’Interno. Il documento – 10 pagine che il quotidiano Avvenire ha visionato – è composto da una premessa e da 5 capitoli. Riguardano «obiettivi ed enti coinvolti», presenza di minori soli sul territorio nazionale, modalità di «identificazione e censimento», «accoglienza» e infine «affido temporaneo e tutela». Nel dettaglio, il Piano «mira a fornire le linee guida» per la gestione di bambini e adolescenti giunti dall’Ucraina da soli. Gli enti coinvolti sono il commissario delegato dal governo, ossia il prefetto Ferrandino; tre dipartimenti dell’Interno (Immigrazione; Frontiere; Anticrimine); i ministeri di Politiche sociali e Giustizia; e infine, a livello locale, «prefetture, questure, procure e tribunali per i minorenni, servizi sociali dei Comuni».
Nella definizione di minore non accompagnato, rientrano non solo quelli che arrivano senza genitori, ma anche quelli accompagnati da adulti che però non sono loro «tutori secondo la legge italiana». Il documento cita qualche esempio, includendo nella categoria anche i bambini stranieri accompagnati «da una zia o una nonna o dal direttore dell’istituto dove erano accolti in Ucraina, che non possano dimostrare di esserne legalmente responsabili» secondo le norme italiane. Le tutele comprendono il divieto di respingimento alla frontiera, il divieto di espulsione e il diritto all’accoglienza, ad essere informati sulla propria condizione, al rilascio di un permesso di soggiorno e a indagini per il «rintraccio» dei propri familiari.
Al momento, risultano essere solo 475 i minori stranieri non accompagnati arrivati dall’Ucraina. Una «buona parte è stata affidata alle famiglie, mentre un’altra parte vive in istituti individuati dai comuni che rientrano nei parametri stabiliti», fa sapere la capo dipartimento Libertà civili e Immigrazione del Viminale, Francesca Ferrandino, che sottolinea la necessità di verifiche e segnalazioni: «È importantissimo che chiunque sia a conoscenza della presenza di un minore non accompagnato, lo segnali ai Carabinieri o alla Polizia, affinché scatti quella cordata di interventi che garantiscano l’interesse prioritario del minore».
Il Piano affida alla polizia delle frontiere il compito di effettuare un costante monitoraggio sugli ingressi nel territorio nazionale. Inoltre dispone che chiunque (servizi sociali, forze dell’ordine, protezione civile, associazioni) sia a conoscenza della presenza di un minore straniero non accompagnato abbia «il dovere d’accompagnarlo in questura, dove si provvederà a redigere un verbale di 'consegna-presa in carico' al Servizio sociale o struttura di prima accoglienza » e a «segnalare la presenza» al tribunale dei Minorenni per gli adempimenti e le tutele previste, compresa la nomina di un tutore. Le generalità del minore vengono inserite in una banca dati presso il ministero delle Politiche sociali – il «Sim» (Sistema informativo minori) – per attivare la presa in carico del comune di competenza. Riguardo all’identificazione, se ci sono dubbi sulla documentazione o se il ragazzino ne è sprovvisto, è previsto l’accertamento «socio-sanitario» dell’età. Per chi ha più di 14 anni in una prima fase è previsto il collocamento presso strutture protette del ministero dell’Interno, per non più di 30 giorni, e successivamente nel Sistema Sai. I più piccoli invece vanno in strutture comunali o, in via residuale, regionali. Infine, si specifica come ai minori non accompagnati non sia applicabile la procedura di «affidamento familiare diretto» da parte dei servizi sociali. L’iter compete al tribunale per i minorenni e, «in assenza di tutori volontari disponibili», ne viene nominato uno «istituzionale», ad esempio il sindaco del comune in cui si trova la struttura che ospita il minore. (Vincenzo R. Spagnolo - Avvenire)
Ucraina: trecento euro a ogni profugo accolto
Roma - Prende forma il quadro normativo necessario per sostenere la complessa macchina dell’accoglienza dei profughi in fuga dal conflitto in Ucraina. Ieri il premier Mario Draghi ha firmato il Dpcm su protezione temporanea e assistenza, che recepisce la decisione del Consiglio Ue dello scorso 4 marzo. E nelle stesse ore il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha emanato un’ordinanza che dispone contributi economici per i rifugiati che troveranno una sistemazione abitativa autonoma. Finora, secondo i dati del Viminale, ammontano a 75.115 i rifugiati ucraini giunti in Italia: 38.735 donne, 7.158 uomini e 29.222 minori. Ormai gli ingressi si stanno assestando sul migliaio al giorno: ieri sono stati 1.217. Le destinazioni principali restano Milano, Roma, Napoli e Bologna. E la stragrande maggioranza delle persone risulta per ora ospitata da parenti o conoscenti, anche italiani. Nelle scuole italiane, sono già 7mila i bambini e ragazzi ucraini accolti, fa sapere il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, «e il loro numero cresce al ritmo di 180-200 al giorno». Il comitato parlamentare su Schengen ha chiesto alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese di riferire stamani in audizione sulla gestione della macchina dell’accoglienza.
Il Dpcm firmato da Draghi fissa, a partire dal 4 marzo 2022, la decorrenza della protezione temporanea, con durata di un anno. I beneficiari sono le persone sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022, primo giorno dell’attacco russo: non solo i residenti nel Paese, ma anche cittadini di Paesi terzi che beneficiavano di protezione internazionale e i familiari. Il permesso di soggiorno viene rilasciato in Questura e vale un anno, ma può essere prorogato di sei mesi più altri sei, per un massimo di un anno. Cosa consente? L’accesso all’assistenza sanitaria, al mercato del lavoro e allo studio. Ma può essere revocato, anche prima della sua scadenza, se e quando il Consiglio Ue si trovi a decidere la cessazione della protezione temporanea. Il provvedimento consente ai cittadini ucraini già presenti in Italia il ricongiungimento con i propri familiari ancora presenti in Ucraina e prevede inoltre specifiche misure assistenziali.
Chi fa richiesta di protezione temporanea e trova una sistemazione autonoma (una stanza in affitto; un’abitazione) può ricevere «un contributo di sostentamento una tantum, pari a 300 euro mensili pro capite, per la durata massima di tre mesi decorrenti dalla data d’ingresso in Italia». Se ci sono minori, «in favore dell’adulto titolare della tutela legale o affidatario, è riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 18 anni». Le due disposizioni sono contenute nell’ordinanza firmata dal capo della Protezione Civile Curcio. Chi beneficerà del contributo, si legge nell’atto, non potrà accedere «ad altre forme di assistenza alloggiativa», ma potrà avere i fondi «in un’unica soluzione e in forma cumulativa », anche per due o tre mensilità, qualora i tempi delle domande dovessero prolungarsi oltre i 90 giorni dall’ingresso in Italia. Chi verserà il contributo? Potrà essere erogato in contanti da qualsiasi istituto di credito nel Paese, qualora il beneficiario non abbia un conto corrente: basterà presentare in banca un documento d’identità valido, insieme alla ricevuta del permesso rilasciata dalla questura competente. «Ci sarà chiaramente un sistema di controlli sulla legittimità della richiesta », avverte Curcio. Invece «l’accoglienza diffusa riguarda i Comuni, gli enti del Terzo Settore» fino a un massimo «di 15mila posti». Una volta stabiliti criteri e tariffe massime pro capite al giorno, «passeremo alla valutazione di queste disponibilità e agli accordi attuativi», specifica Curcio.
Se il profugo dovesse trovare un lavoro, l’ordinanza dispone che «il beneficiario può continuare a fruire della misura» solo per «60 giorni». Infine, rispetto alle cure, i profughi ucraini vengono equiparati ai cittadini italiani: avranno un codice fiscale per accedere alle prestazioni sanitarie. E a ogni regione sarà riconosciuto un rimborso forfettario di 1.520 euro a profugo, per un massimo di 100mila persone. «Ci interfacciamo con le reti, ma può esserci la piccola associazione, il nucleo familiare o nuclei di famiglie che decidono di mettersi insieme a soggetti che lo Stato conosce perché sono nei registri del ministero del Lavoro, del Mise, delle prefetture», argomenta Wladimiro Boccali, membro del gabinetto del ministero del Lavoro, appellandosi al «grande senso di responsabilità del Terzo settore». (V. R. Spagnolo)

